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Fassone, la lettera di licenziamento: grave negligenza verso gli interessi della società

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fassone inter lega giugno 2015 ifa

Un rapporto lavorativo ormai concluso quello tra Fassone ed il Milan, ad ogni modo le parti proseguiranno a suon di azioni legali

Un solo anno di rapporto lavorativo e poi tutto in fumo, finisce così per Marco Fassone in compagnia di Mirabelli e di Yong Hong Li dopo l’avvento del fondo Elliott al posto della proprietà cinese, la quale ha lasciato in “eredità  un passivo di 126 milioni di euro, il peggiore della storia del club rossonero. Da qui la nascita di un contenzioso legale: Fassone contesta al Milan le modalità con cui si è arrivata alla rescissione del contratto e il Milan che dal canto suo rende note le motivazioni che hanno portato al licenziamento dello stesso. Il sito Calcio e Finanza è infatti entrato in possesso della lettera recapitata all’ufficio legale Lablaw, il quale rappresenta gli interessi di Fassone, per giustificarne l’allontanamento. La società rossonera ha reso pubblica la lettera di licenziamento destinata al dirigente , ormai ex amministratore delegato, firmata dall’attuale presidente Paolo Scaroni. La lettera è datata 17 agosto 2018 e l’oggetto della stessa evidenzia in maniera chiara il contenuto sotto riportato: Comunicazione di Licenziamento.

LA LETTERA- Le condotte da Lei tenute, del resto, evidenziano una grave indifferenza e negligenza rispetto a fondamentali interessi della nostra Società e delle risorse in essa impiegate e operanti a favore della medesima e acquistano gravità ancora maggiore tenuto conto dell’elevata qualifica dirigenziale e della posizione apicale da Lei rivestita all’interno della nostra società. Non possiamo, poi, non rilevare come Lei abbia disertato, sistematicamente e senza alcuna valida e giuridicamente apprezzabile ragione, ogni incontro fissato ai fini delle audizioni a difesa ex art. 7 L. n° 300/1970, da Lei stesso richieste alla nostra Società puntualmente accordate, anche al fine di consentirle la consultazione e l’analisi della documentazione alla base dei procedimenti disciplinari. Peraltro, neppure Lei ha inteso fornire, con riferimento sia allo svolgimento delle audizioni richieste sia alla consultazione della documentazione messale a disposizione, alcuna Sua (e/o di un Suo rappresentante sindacale) disponibilità alternativa. Alla luce di quanto sopra, pare, allora, che le stesse richieste di audizione orale rivestano natura dilatoria e meramente strumentale, avendo Lei, vieppiù, compiutamente preso posizione, per iscritto, anche per il tramite dei propri legali, rispetto agli addebiti disciplinari. Pertanto, i suddetti comportamenti e fatti, a Lei ritualmente contestati nelle richiamate lettere di contestazione disciplinare, integrano, valutati tanto singolarmente quanto nel loro complesso, violazioni dei doveri su di Lei incombenti, in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la nostra Società, talmente gravi da non rendere possibile la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto medesimo, avendo determinato in maniera inemendabile e radicale, il venire meno dell’elemento fiduciario, che deve accompagnare ogni rapporto di lavoro subordinato, soprattutto se caratterizzato da elevata posizione e poteri, quale quello di cui Lei è parte. In considerazione dei suesposti motivi, ci vediamo pertanto costretti a risolvere per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro con Lei intrattenuto, per ciascuno dei fatti a Lei contestati e tanto più per il loro complesso. Le comunichiamo, pertanto, il Suo licenziamento per giusta causa e con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c. e con decorrenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 41 L. n°92/2012. La preghiamo, quindi, di provvedere, immediatamente, alla riconsegna dei beni e documenti aziendali attualmente in Suo possesso, nonché al rilascio ovvero alla liberazione dell’immobile da Lei occupato. In ogni caso, con la più ampia riserva di intraprendere qualsivoglia opportuna azione a nostra tutela.

 

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