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Mercoledì Fassone e il Milan avversari in tribunale: l’ex ad vuole 10 milioni
Sarà mercoledì la prima udienza davanti al giudice del lavoro tra Fassone e il Milan, l’ex manager vuole una buonuscita ricchissima
Mercoledì davanti al giudice del lavoro di Milano Luigi Pazienza si terrà la prima udienza a seguito del ricorso dell’ex ad Marco Fassone, assistito dall’avvocato Francesco Rotondi, il quale sostiene che si trattò di un licenziamento «ritorsivo» e ne chiede, dunque, l’annullamento. Secondo quanto riportato da il Sole 24 Ore Elliott aveva offerto all’ex manager offerto una buonuscita da 2,5 milioni di euro ma Fassone ha chiesto al fondo americano una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Elliott dice no, con le parti che ora sono in causa. Fassone si è rivolto allo studio legale LabLaw e ha calcolato la buonuscita sulla base del contratto stipulato con Yonghong Li l’anno scorso e che lo vedeva ricoprire due ruoli dirigenziali: amministratore delegato (stipendio 200 mila euro l’anno) e direttore generale (900 mila euro l’anno), con un contratto sino al 2021 e buonuscita definita contrattualmente.
La nuova proprietà del Milan ha reso pubblica la lettera di licenziamento destinata al dirigente , ormai ex amministratore delegato, firmata dall’attuale presidente Paolo Scaroni. La lettera è datata 17 agosto 2018 e l’oggetto della stessa evidenzia in maniera chiara il contenuto sotto riportato: «Comunicazione di Licenziamento. Le condotte da Lei tenute, del resto, evidenziano una grave indifferenza e negligenza rispetto a fondamentali interessi della nostra Società e delle risorse in essa impiegate e operanti a favore della medesima e acquistano gravità ancora maggiore tenuto conto dell’elevata qualifica dirigenziale e della posizione apicale da Lei rivestita all’interno della nostra società. Non possiamo, poi, non rilevare come Lei abbia disertato, sistematicamente e senza alcuna valida e giuridicamente apprezzabile ragione, ogni incontro fissato ai fini delle audizioni a difesa ex art. 7 L. n° 300/1970, da Lei stesso richieste alla nostra Società puntualmente accordate, anche al fine di consentirle la consultazione e l’analisi della documentazione alla base dei procedimenti disciplinari. Peraltro, neppure Lei ha inteso fornire, con riferimento sia allo svolgimento delle audizioni richieste sia alla consultazione della documentazione messale a disposizione, alcuna Sua (e/o di un Suo rappresentante sindacale) disponibilità alternativa. Alla luce di quanto sopra, pare, allora, che le stesse richieste di audizione orale rivestano natura dilatoria e meramente strumentale, avendo Lei, vieppiù, compiutamente preso posizione, per iscritto, anche per il tramite dei propri legali, rispetto agli addebiti disciplinari. Pertanto, i suddetti comportamenti e fatti, a Lei ritualmente contestati nelle richiamate lettere di contestazione disciplinare, integrano, valutati tanto singolarmente quanto nel loro complesso, violazioni dei doveri su di Lei incombenti, in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la nostra Società, talmente gravi da non rendere possibile la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto medesimo, avendo determinato in maniera inemendabile e radicale, il venire meno dell’elemento fiduciario, che deve accompagnare ogni rapporto di lavoro subordinato, soprattutto se caratterizzato da elevata posizione e poteri, quale quello di cui Lei è parte. In considerazione dei suesposti motivi, ci vediamo pertanto costretti a risolvere per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro con Lei intrattenuto, per ciascuno dei fatti a Lei contestati e tanto più per il loro complesso. Le comunichiamo, pertanto, il Suo licenziamento per giusta causa e con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c. e con decorrenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 41 L. n°92/2012. La preghiamo, quindi, di provvedere, immediatamente, alla riconsegna dei beni e documenti aziendali attualmente in Suo possesso, nonché al rilascio ovvero alla liberazione dell’immobile da Lei occupato. In ogni caso, con la più ampia riserva di intraprendere qualsivoglia opportuna azione a nostra tutela».