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Rinnovo Calabria, la FIGC multa il Milan e il giocatore: il motivo

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La FIGC ha multato il Milan, Calabria e Frederic Massara per la trattativa che ha portato al rinnovo coi rossoneri: la motivazione

La FIGC ha multato Davide Calabria, il Milan e il suo DS Frederic Massara per le trattative che hanno portato al rinnovo del terzino rossonero. Di seguito le motivazioni riportate da Calcio&Finanza:

DAVIDE CALABRIA, calciatore dell’AC MILAN, in violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, comi 1 e 2, e 21, comma 18, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver firmato un mandato di rappresentanza in data 1.09.2020 in favore del Sig. Miguel Alfaro Garcia ed aver consentito che quest’ultimo conducesse trattative per il rinnovo del contratto con l’A.C. Milan nel periodo settembre 2020-febbraio 2021, senza verificare che lo stesso avesse depositato il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni e senza verificare che quest’ultimo fosse regolarmente iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.01.2021/22.03.2021 e che pertanto non lo potesse rappresentare.

FREDERIC MASSARA, Direttore Sportivo dell’AC MILAN, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 18, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver condotto trattative nel periodo settembre 2020-febbraio 2021 con l’Agente Miguel Alfaro Garcia, in relazione al rinnovo contrattuale del calciatore Sig. Davide Calabria, senza verificare che il Sig. Miguel Alfaro Garcia fosse abilitato a rappresentare il calciatore. Infatti, l’Agente Miguel Alfaro Garcia, pur iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.09.2020-31.12.2020, non risultava più iscritto dal 1.01.2021 al 22.03.2021 ed inoltre non aveva depositato alcun mandato per l’assistenza di Calabria fino al 4.05.2021;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al Sig. Davide Calabria ed al Sig. Frederic MASSARA, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società.

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